Contatti CDM srl Roma - tel. 06.97845801
 
  Fornitura Estintori
Azienda  
   
 
Cosa facciamo
 
impiantistica, sistemi di sicurezza civili ed industriali, rilevazione fumi, antincendio, antintrusione, controllo accessi, pronto soccorso. ASSISTENZA TECNICA.
 
 
 
Segnaletica anincendio
 
Estintori, idranti, segnaletica di sicurezza, quadro elettrico, vie di fuga, divieti generali.
 
 

Decreto 15 luglio 2003, n.388
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(GU n. 27 del 3-2-2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, adottano
il seguente regolamento:

Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A: omissis.. Gruppo B: omissisGruppo C: omissis.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1…………………………………..

Decreto Ministereriale del 10/03/1998 SUPPL. ORD. ALLA G.U. DEL 07/04/1998
Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori
- Armadietto di pronto soccorso 102/M All. 1 base
- Valigetta di pronto soccorso MEDIC2 All. 1 base

Fornitura di estintori a polvere portatili e carrellati, estintori CO2, piantane porta estintori, cassette di medicazione per pronto soccorso conformi al DL 626/94 ART.15 e DM 388 e tutti gli altri prodotti necessari alla sicurezza primaria degli ambienti e soprattutto delle persone. La scelta degli estintori é subordinata alla classe d'incendio e al livello di rischio del luogo di lavoro.

- Estintore a polvere da Kg. 6 potere estinguente 34A-233BC obbligatorio per Legge
- Estintore a polvere da Kg. 1 potere estinguente 8A-34BC
- Estintore a polvere da Kg. 2 potere estinguente 13A-89BC
- Estintore a C02 da Kg. 2 potere setinguente 34BC- indicato per apparecchiature elettriche, locali ascensori,
- Estintore a CO2 da Kg. 5 potere etinguente 89BC – indicato per CED o cabine elettriche
 
Gli estintori omologati secondo D.M. 20-12-82 si possono detenere per 18 anni dalla data di costruzione, scaduto il termine vanno sostituiti con quelli omologati secondo D.M. 7-1-2005 art. 11.
Le norme più importanti sulle quali si basa l’attività di sicurezza antincendio sono il D.P.R. 27 Aprile 1955, n° 547 e la norma UNI 9994.
Il D.P.R. 27 Aprile 1955, n° 547 stabilisce le cadenze dei controlli e chi è abilitato ad eseguirli. Esso inoltre dispone l’obbligo di predisporre, negli ambienti di lavoro, mezzi di estinzione idonei, compresi gli estintori portatili di primo intervento; questi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.